lunedì 20 agosto 2007

PUBBLICISTI: COS'E' LA REVISIONE PER INATTIVITA'

Subito dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine regionale, ebbi a chiedere, attraverso queste pagine, con un post dal titolo "ed ora pulizia nell'elenco dei pubblicisti", di procedere alla revisione per inattività, e a risolvere la questione della morosità. In questi giorni, attraverso questo blog, ho lanciato un sondaggio chiedendo ai colleghi cosa ne pensano circa la necessità di procedere alla revisione. Mi sono pervenute, da parte di colleghi, delle richieste di chiarire i termini della questione circa la revisione per inattività, che è semplicissima ed è disciplinata dalla legge 3 febbraio 1963, n°69 "Ordinamento della professione giornalistica".Non chiedo altro che procedere, senza indugi, con l'applicazione dell'art.41 della citata legge. Sto solo chiedendo di far rispettare una legge dello stato. Quanto tempo dobbiamo aspettare? Per quali motivi non si vuole procedere? Attendo risposte esaustive a questi interrogativi.
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - ART. 41 - Inattività.
"È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione. Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o all'espletamento degli obblighi militari.Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa."

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